Settore didattica

Graduatoria

Nell’ambito dei posti disponibili per le immatricolazioni, sono ammessi al corso di laurea magistrale i candidati comunitari e non comunitari di cui all’art. 26 della Legge n. 189 del 2002 nonché, nell’ambito della relativa riserva di posti, i candidati non comunitari residenti all’estero, secondo l’ordine decrescente del punteggio ottenuto alla prova.

I candidati comunitari e non comunitari di cui all’art. 26 della Legge n. 189 del 2002 sono idonei all’ammissione al corso di laurea magistrale se hanno ottenuto alla prova un punteggio minimo pari a venti (20) punti; quelli non idonei non sono inseriti in graduatoria.

In conformità con gli ordinamenti comunitari sull’accesso di studenti stranieri all’istruzione universitaria e in coerenza con le esigenze di politica estera culturale di cui all’art. 46 del DPR n. 394/1999, con riferimento alla riserva di posti destinati ai candidati non comunitari residenti all’estero non si applica la soglia minima di idoneità di cui al precedente comma.

Per la valutazione della prova sono attribuiti al massimo novanta (90) punti, tenendo conto dei seguenti criteri:

  • 1,5 punti per ogni risposta esatta;
  • meno 0,4 (-0,4) punti per ogni risposta errata;
  • 0 punti per ogni risposta omessa.

Sulla base del punteggio ottenuto da ciascun candidato calcolato secondo i suddetti criteri, è redatta  la graduatoria unica nazionale relativa ai candidati comunitari e non comunitari di cui all’art. 26 della Legge n. 189 del 2002, secondo le procedure di cui all’allegato 2 del Decreto Ministeriale n. 477 del 28.06.2017.

In caso di parità di punteggio, prevale in ordine decrescente il punteggio ottenuto dal candidato nella soluzione, rispettivamente, dei quesiti relativi agli argomenti di ragionamento logico, cultura generale, storia, disegno e rappresentazione, fisica e matematica. In caso di ulteriore parità, prevale lo studente che sia anagraficamente più giovane.